Condividiamo un’ordinanza del Tribunale di Parma, pronunciata in seguito a causa patrocinata dall’Avv. Margarita Preni dell’Associazione AAI e Avv. Michele Lai, la quale trae origine dall’istanza di iscrizione anagrafica presso il Registro della Popolazione Residente presso il Comune di Parma presentata da una cittadina georgiana, convivente di fatto con un cittadino italiano ma priva di un permesso di soggiorno che legittimasse la sua presenza in Italia.

La questione sottoposta all’attenzione del Tribunale di Parma ha, quindi, sostanzialmente riguardato della riconoscibilità o meno del diritto all’unità familiare del cittadino italiano che abbia sottoscritto un contratto di convivenza con una cittadina non comunitaria presente sul territorio nazionale per avervi fatto ingresso in forza di regolare visto, ma priva di idoneo titolo di soggiorno iure proprio.

Più nello specifico, al Tribunale di Parma è stato chiesto di pronunciarsi sulla sussistenza o meno dell’obbligo per l’ufficiale d’anagrafe presso il comune di residenza del cittadino italiano di ricevere gli atti relativi alla dichiarazione oppure al contratto di convivenza di fatto ai sensi art. n. 1, commi nn. 36 e 37 L. n. 76/2016 con una cittadina non comunitaria e priva di un titolo di soggiorno che ne legittimi la permanenza sul territorio nazionale, avente la forma di una scrittura privata autenticata da avvocati e, conseguentemente, il diritto di costei all’iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente presso il medesimo comune, con contestuale annotazione del suo stato di convivenza con il predetto cittadino italiano

Gli interessati avevano dapprima presentato idonea dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia, disciplinata dall’art. 1, commi n. 36 e seguenti L n. 76/2016, seguita dalla richiesta di registrazione del contratto di convivenza stipulato con l’ausilio dei propri legali Avvocati Margarita Preni e Michele Lai.

Con comunicazione di data successiva, il comune investito della richiesta in parola ha dichiarato la irricevibilità della dichiarazione in oggetto –per quanto qui d’interesse- sul rilievo della mancanza del requisito oggettivo dell’iscrizione anagrafica nel medesimo stato di famiglia dei conviventi poiché… la Sig.ra (omissis), infatti, risulta priva del presupposto fondamentale per potere rendere la dichiarazione in oggetto, vale a dire l’iscrizione in anagrafe; in questo comune, infatti, è residente solamente il Sig. (omissis), mentre la Sig.ra (omissis) non è iscritta in anagrafe

Dunque, il Comune di Parma ha ritenuto che l’iscrizione anagrafica della richiedente costituisce un requisito imprescindibile ai fini dell’accertamento della “stabile convivenza” della medesima con un cittadino italiano.

Sotto altro profilo, l’Amministrazione ha pure ritenuto che l’iscrizione della medesima nel registro anagrafico della popolazione residente presso il predetto Comune ovvero la dichiarazione di convivenza e contestuale iscrizione nello stato di famiglia del cittadino comunitario, fosse ostacolato dalla mancata attestazione del possesso di un idoneo permesso di soggiorno rilasciato per motivi autonomi da quelli riconducibili all’esercizio del diritto all’unità familiare.

In buona sostanza, a mente del Comune di Parma, il motivo ostativo all’accoglimento della dichiarazione di convivenza in oggetto e del relativo contratto sia rappresentato dalla carenza di certezza circa l’effettività e/o stabilità del vincolo affettivo tra i dichiaranti, con particolare riferimento alla …modalità di accertamento della “stabile convivenza”… previa ricezione (e verifica) della dichiarazione anagrafica di convivenza tra i richiedenti.

Al contrario, la interpretazione offerta dai legali dei contraenti, fatta propria dal Tribunale di Parma, considera l’istituto della residenza connesso alla constatazione/accertamento/riscontro nella realtà fattuale della …convivenza e della coabitazione…. – esente nella littera legis ogni e qualsiasi riferimento alla regolarità del soggiorno in Italia del cittadino non comunitario convivente con un cittadino italiano. La difesa degli interessati ha anche chiarito come il possesso del permesso di soggiorno sia correttamente richiesto ai cittadini non comunitari che intendano richiedere l’iscrizione anagrafica presso un comune italiano iure proprio ovvero perché preventivamente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale per motivi di lavoro, di studio, nell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare e così via.

Nel caso di specie, invece, l’iscrizione della cittadina georgiana nello stato di famiglia del suo convivente cittadino italiano costituisce estrinsecazione del diritto del cittadino comunitario all’unità familiare, oggi positivizzato dall’art. 3, comma 2, lett. b) ed art. 9, comma 5, lett. c-bis del D.Lgs n. 30/2007 che ha recepito la Direttiva 38/2004/CE avente ad oggetto la libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari.

Sulla scia di tale interpretazione, il Tribunale di Parma adito in via d’urgenza ha aderito alla soluzione che l’iscrizione anagrafica del cittadino extracomunitario, convivente di fatto di cittadino italiano, costituisca un diritto oggi positivizzato dal D.LGS n. 30/2007 richiamato. Tuttavia, il Giudice di Prime cure ha declinato la competenza a decidere a favore della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione. I legali dei due conviventi hanno proposto reclamo avverso la prima ordinanza di rigetto la quale, come è dato comprendere dalla lettura del provvedimento, è stata integralmente riformata confermando il diritto della cittadina georgiana ad essere iscritta presso il Registro della Popolazione Residente presso il comune di residenza del proprio partner italiano.

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